Il diritto di divorzio da parte dell'uomo (non della donna) è dato per scontato qui e altrove nell'AT (cfr Deuteronomio 22:19 ; Deuteronomio 22:29 ; Levitico 21:7 21,7 ; Levitico 21:14 ; Levitico 22:13 s.

, Numeri 30:9 ; cfr. Matteo 19:9 ). Il giudaismo successivo ( Kethuboth , vii. 10) estese alla donna il diritto di divorzio a determinate condizioni.

Deuteronomio 24:1 . qualche cosa sconveniente: l'ebr. come in Deuteronomio 23:14 ( cfr mg. ), cosa impura, LXX una cosa brutta (lett. sformata). L'impudicizia è poco intesa, che è trattata in Deuteronomio 22:13 , ma probabilmente un'incapacità fisica di qualche tipo.

Deuteronomio 24:5. Cf. Deuteronomio 20:7.

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