Se c'è una controversia tra uomini, e vengono in giudizio, che [i giudici] possano giudicarli; allora giustificheranno i giusti e condanneranno gli empi.

Ver. 1. In caso di controversia. ] Tra i maomettani ci sono pochissime cause legali, e se ne spiega il motivo, Quod temere litigantes publice flagellis caeduntur, perché coloro che querelano gli altri senza giusta causa sono fustigati pubblicamente. Una volta era considerato minaccioso iniziare azioni e seguire gli abiti. Dei nostri comuni avvocati possiamo ben dire, come fa lo storico dei matematici, Genus hominum quod in rep. nostra et vetabitur sempre et retinebitur. un

a Cesare. Com. Tac., lib. io. cap. 7.

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