Non solleverai una falsa notizia. — La LXX. e Volg. Traduci, "Non riceverai un falso rapporto" - cioè, dargli credito, accettarlo come vero e agire di conseguenza. Questo significato si accorda bene con la clausola successiva, che vieta di sostenere la falsa testimonianza di altri. In entrambe le clausole il principio del nono comandamento è esteso dai principali agli accessori.

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