(4) Se dunque avete (c) giudizi su cose relative a questa vita, metteteli a giudicare coloro che sono (d) meno stimati nella chiesa.

(4) La conclusione, nella quale prescrive rimedio a questo torto: cioè se mettono fine ai loro affari privati ​​tra loro per mezzo di arbitri scelti fuori della Chiesa: per questo motivo e scopo, il minimo di voi, dice, è sufficiente. Perciò non condanna i seggi di giudizio, ma mostra ciò che è opportuno per la circostanza del tempo, e ciò senza che venga meno il diritto del magistrato. Perché non parla di giudizi, che si praticano tra i fedeli e gli infedeli, né di giudizi pubblici, ma di controversie che possono essere risolte da arbitri privati.

(c) Tribunali e sedi delle sentenze.

(d) Anche il più abietto tra voi.

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